Testo completo
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Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.
La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
• ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall’entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;
• scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese;
• per importi fino a euro 100,00 (cento/00) nessuna rateizzazione;
• da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
• da 500,01 a € 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
• da € 3.000,01 a € 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
• da € 6.000,01 a € 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
• oltre € 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili
• ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00);
• applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento;
• decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un’unica soluzione con preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.
• In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800 della Legge 160/2019.
Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l’avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall’art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.i.. 5. Per gli importi superiori ad € 100.00,00 (centomila/00) l’Ente può concedere la rateizzazione dell’importo nel numero massimo di 120 rate mensili, per la cui concessione sarà richiesta idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.